Art.18 Diritto di limitazione di trattamento
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne
abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato. 2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante
dell'Unione o di uno Stato membro. 4.5.2016 L 119/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3.L'interessato che ha
ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare
del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Art.19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e
dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Art.20 Diritto alla portabilità dei dati
1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul
consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2.Nell'esercitare i propri
diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3.L'esercizio del diritto di cui al
paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento. 4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art.21 Diritto di opposizione
1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,
sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di
marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 L 119/45 Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea IT 4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è
presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima
comunicazione con l'interessato. 5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la
direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano
specifiche tecniche. 6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al
trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico.
Art.22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona. 2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o
l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà
e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3.Nei casi di cui al paragrafo 2,
lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la
propria opinione e di contestare la decisione. 4.Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari
di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o
g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.